Art. 21.
(Attività di custodia).

      1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza complementare diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 4, lettera b), né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie particolari giurate.
      3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al presente articolo, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie particolari giurate, devono essere approvate dal prefetto competente per territorio.

 

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